Sez. L, Sentenza n. 9645 del 12/09/1995 (Rv. 493993 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - IN GENERE | Questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado - Decisione implicita del giudice "a quo" - Cessazione della qualità di dette questioni - Conseguenze - Impugnazioni delle medesime - Effetto - Appello incidentale - Necessità - Esclusione ex art. 346 cod. proc. civ..
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - IN GENERE
Nel giudizio di impugnazione, le questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo (tranne alcune ipotesi particolari previste dalla legge, quali il difetto di sottoscrizione della sentenza o la decisione emessa "a non iudice") cessano di essere tali se decise, anche implicitamente, dal giudice a quo, sicché possono essere messe in discussione nel successivo grado del giudizio solo mediante un'impugnazione che le riproponga, fermo restando, peraltro, che nel giudizio di appello le eccezioni non accolte dal primo giudice possono essere fatte valere, a norma dell'art. 346 cod. proc. civ., senza che sia necessario proporre appello incidentale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)