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Sez. L, Sentenza n. 5322 del 30/08/1986 (Rv. 447884 - 01)

IMPUGNAZIONE CIVILE - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ - INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO - MANCATO ESAME DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - RILEVABILITÀ DI UFFICIO IN CASSAZIONE - QUESTIONE PREGIUDIZIALE - DEDUZIONE CON RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO - IRRILEVANZA - DECISIONE IMPLICITA DELLA QUESTIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - RILEVABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447884-01

IMPUGNAZIONE CIVILE - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ - INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO - MANCATO ESAME DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - RILEVABILITÀ DI UFFICIO IN CASSAZIONE - QUESTIONE PREGIUDIZIALE - DEDUZIONE CON RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO - IRRILEVANZA - DECISIONE IMPLICITA DELLA QUESTIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - RILEVABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

Ove la questione dell'inammissibilità dell'appello non sia stata esaminata e decisa dal giudice di merito, essa è rilevabile di ufficio in Cassazione e quindi, costituendo una questione pregiudiziale, va esaminata in via prioritaria, anche se dedotta con ricorso incidentale condizionato dalla parte interamente vittoriosa nel merito. Ove invece detta questione sia stata affrontata e decisa (anche implicitamente) dal giudice del merito, essa è rilevabile in Cassazione non più d'ufficio, ma soltanto in forza della impugnazione proposta, con la conseguenza che la stessa - se sollevata nel ricorso incidentale condizionato - può essere esaminata soltanto dopo che il ricorso principale sia risultato, in tutto od in parte, fondato. (V 3034/85, mass n 440740; (V 832/82, mass n 418652).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)