Sez. L, Sentenza n. 7540 del 12/10/1987 (Rv. 455483 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - PROPOSIZIONE DI DOMANDA GIUDIZIALE - NECESSITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - IN GENERE - PRESTAZIONI ASSICURATIVE - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - PROPOSIZIONE DI DOMANDA GIUDIZIALE - NECESSITÀ.*
La prescrizione dell'Azione diretta a conseguire le prestazioni assicurative dovute per infortuni sul lavoro o per malattie professionali è disciplinata dall'art. 112 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 112 in deroga alla disciplina generale contenuta nell'art. 2943 cod. civ.; conseguentemente il solo atto valido ad interrompere il termine triennale di prescrizione dell'Azione è la preposizione della domanda giudiziale, mentre non può attribuirsi alcuna Rilevanza, ai fini dell'interruzione della prescrizione, ad altri Atti di Costituzione in mora del debitore. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva ritenuto che l'inizio della pratica amministrativa per il conseguimento della prestazione previdenziale avesse l'effetto di interrompere la prescrizione). (V C cost n 129 del 1986; (Conf 2737/87, mass n 451844).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)