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Sez. L, Sentenza n. 2737 del 18/03/1987 (Rv. 451844 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - PRESCRIZIONE - IN GENERE - AZIONE DIRETTA AL CONSEGUIMENTO DELLA RENDITA PER INFORTUNIO - PRESCRIZIONE TRIENNALE - SENTENZA N. 116 DEL 1969 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI - DIRITTO ALLA RENDITA GIÀ COSTITUITA - PRESCRIZIONE DECENNALE.*
Stato
decisa il 1987-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451844-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE - PRESCRIZIONE - IN GENERE - AZIONE DIRETTA AL CONSEGUIMENTO DELLA RENDITA PER INFORTUNIO - PRESCRIZIONE TRIENNALE - SENTENZA N. 116 DEL 1969 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI - DIRITTO ALLA RENDITA GIÀ COSTITUITA - PRESCRIZIONE DECENNALE.*

Ai sensi dell'art. 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (T.U. Delle Disposizioni per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), l'Azione diretta a conseguire la rendita per infortunio sul lavoro si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio (salva l'incidenza della sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 1969, che ha dichiarato l'illegittimità della norma nella parte in cui dispone che l'Azione per conseguire la rendita per inabilità permanente si prescrive nel termine indicato anche nel caso in cui entro lo stesso termine l'inabilità non abbia raggiunto il minimo indennizzabile), mentre il diritto alla rendita già costituita, anch'esso prescrittibile, soggiace, in Mancanza di altra espressa disposizione, alla ordinaria prescrizione decennale. (V 6155/85, mass n 443289; (V 7387/83, mass n 431978).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)