Sez. 1, Sentenza n. 3046 del 29/04/1997 Cc. (dep. 17/05/1997) Rv. 207422 - 01
PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE | Rinvio facoltativo per grave infermità fisica - Criteri di rivalutazione della gravità - Riferimento alla compatibilità con lo stato di detenzione - Esclusione.
PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE
Ai fini del rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena, nel caso previsto dall'art. 147, comma primo, n. 2, cod. proc. pen. deve farsi riferimento soltanto alla oggettiva "gravità" dell'infermità fisica, la quale sia tale da dar luogo, cumulata alla ordinaria afflittività della restrizione della restrizione della libertà, ad un "trattamento contrario al senso di umanità" e ad una sostanziale elusione del diritto individuale, costituzionalmente garantito, alla tutela della salute da parte dell'ordinamento, nulla rilevando, per converso, l'eventuale compatibilità dello stato patologico con la permanenza in carcere, sotto il profilo della possibilità di apprestamento, anche in costanza dello stato di detenzione, delle opportune terapie.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 147 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)