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Sez. 1, Sentenza n. 8936 del 22/11/2000 Cc. (dep. 05/03/2001) Rv. 218229 - 01

PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE | Rinvio facoltativo per infermità fisica - Grave stato di salute - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218229-01

PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE

Ai fini del differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per infermità fisica, il grave stato di salute va inteso come patologia implicante un serio pericolo per la vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti tali da non poter essere praticati in regime di detenzione inframuraria neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario). (Fattispecie nella quale è stato ritenuto corretto il diniego del rinvio dell'esecuzione nei confronti di un condannato affetto da ipertensione arteriosa, ectasia aortica, cardiopatia ipertensiva in aortomiocardiosclerosi senile, pregresso adenocarcinoma prostatico e cisti renali in reni di tipo senile, patologie ritenute tutte di non particolare gravità e oramai stabilizzate).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 147 com. 1 n. 2, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)