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Sez. U, Sentenza n. 3926 del 13/04/1991 (Rv. 471656 - 01)

Professionisti - Professioni sanitarie - In genere | Procedimento disciplinare - Ricorso contro decisione del Consiglio provinciale dell'Ordine - Litisconsorzio del Ministro della sanità - Necessità.
Stato
decisa il 1991-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471656-01

Professionisti - Professioni sanitarie - In genere

Nel procedimento davanti alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, promosso con ricorso contro provvedimento disciplinare adottato dal Consiglio provinciale dell'Ordine, è necessario contraddittore, oltre a detto Consiglio ed al Procuratore della Repubblica, il Ministro della sanità, in quanto subentrato nelle funzioni originariamente attribuite al prefetto dall'art. 54 del D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221 (poi devolute al medico provinciale, alla Regione, ed infine allo Stato, ai sensi degli artt. 30 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e 6 della legge 23 dicembre 1978 n.833).

Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221 art. 54, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 68, DPR 24/07/1977 num. 616 art. 30, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)