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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11755 del 27/05/2011 (Rv. 618164 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Procedimento disciplinare - Decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie - Ricorso per cassazione - Notifica del ricorso - Contraddittori necessari - Indicazione - Art. 68 d.P.R. 221 del 1950 - Omessa notifica a litisconsorte necessario - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
Stato
decisa il 2011-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618164-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE

Il ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione avverso la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie promosso dal sanitario incolpato deve essere notificato, a pena d'inammissibilità, ai medesimi contraddittori necessari del procedimento instaurato davanti a detta Commissione (nella specie adìta su ricorso del medesimo sanitario avverso il provvedimento disciplinare del Consiglio provinciale dell'ordine dei medici), ovvero, oltre al predetto Consiglio, al Procuratore della Repubblica ed al Ministro della salute, subentrato nelle funzioni originariamente attribuite al prefetto, in quanto contraddittori necessari ai sensi dell'art. 68 del d.P.R. 5 maggio 1950, n. 221.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DPR 05/05/1950 num. 221 art. 54, DPR 05/05/1950 num. 221 art. 68, DPR 24/07/1977 num. 616 art. 30, Legge 23/12/1978 num. 1978 art. 833 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)