Sez. 3, Sentenza n. 8843 del 13/04/2007 (Rv. 596041 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA | Particolarità - Partecipazione del terzo all'accordo simulatorio - Necessità - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA
L'interposizione fittizia di persona postula la partecipazione all'accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due (contestualmente od anche successivamente alla formazione dell'accordo simulatorio), onde manifestare la volontà di assumere diritti ed obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente, secondo un meccanismo effettuale analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che aveva escluso la configurabilità di una interposizione fittizia, a fronte di un contratto di locazione in cui la locatrice riteneva che il legale rappresentante della società conduttrice avrebbe occupato l'immobile locato in tale qualità, come risultante dal contratto, e non in proprio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1415
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)