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Sez. 5, Sentenza n. 449 del 10/01/2013 (Rv. 625134 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Disciplina antielusiva ex art. 37, comma terzo, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Simulazione relativa negoziale - Necessità - Esclusione - Scopo elusivo raggiunto mediante operazioni effettive e reali - Rilevanza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625134-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

In tema di accertamento di imposte sui redditi, la disciplina dell'interposizione, prevista dal comma terzo dell'art. 37 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l'applicazione del regime fiscale costituente il presupposto d'imposta. Ne deriva che il fenomeno della simulazione relativa, nell'ambito della quale può ricomprendersi l'interposizione fittizia di persona, non esaurisce il campo di applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo anche mediante operazioni effettive e reali. (In applicazione del principio, la Corte C. ha qualificato come elusiva la cessione di un terreno, che il contribuente aveva pochi mesi prima donato ai propri figli, ritenendo applicabile l'art. 37, comma terzo, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, il quale prevede l'imputabilità dei redditi di cui appaiono titolari altri soggetti, quando il contribuente ne risulti l'effettivo possessore per interposta persona).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)