Sez. 3, Sentenza n. 15198 del 24/11/2000 (Rv. 542143 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Intervento obbligatorio del terzo a norma dell'art. 604 cod. proc. civ. - Applicabilità all'espropriazione presso il terzo - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE
L'art. 604, comma secondo cod. proc. civ., che stabilisce l'intervento obbligatorio del terzo ogni volta che dev'essere sentito il debitore esecutato, è norma dettata in tema di espropriazione contro il terzo proprietario dal capo VI, titolo II del terzo libro del codice di rito, che non riguarda, perciò, l'espropriazione presso il terzo, il quale non è assoggettato all'esecuzione, ma si presenta come semplice autore e destinatario di attività che si svolgono nel processo esecutivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 546 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 604
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)