Sez. 3, Sentenza n. 6242 del 15/07/1987 (Rv. 454529 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - TERZO DICHIARANTE EX ART. 547 COD. PROC. CIV. - PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - NECESSITÀ - INSUSSISTENZA - ART. 604, ULTIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - OPERATIVITÀ - ESCLUSIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - TERZO DICHIARANTE EX ART. 547 COD. PROC. CIV. - PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - NECESSITÀ - INSUSSISTENZA - ART. 604, ULTIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - OPERATIVITÀ - ESCLUSIONE.*
Nell'esecuzione forzata presso terzi, il terzo che abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 547 cod. proc. civ., pur essendo litisconsorte con il creditore pignorante, con il debitore ed i creditori intervenuti nell'apposito giudizio incidentale di cognizione per l'accertamento del suo debito, rimane estraneo al processo esecutivo, cosicché la sua partecipazione al giudizio di opposizione agli Atti esecutivi - nel quale la controversia rimane limitata tra il debitore ed il creditore procedente (oltre agli eventuali intervenuti) - non è necessaria ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ., né è imposta da altre specifiche Disposizioni del codice di rito come l'art. 604, ultimo comma, dettato in tema di espropriazione contro il terzo proprietario. (Conf 249/83, mass n 425068; (Conf 798/81, mass n 411283; (contra 5096/78, mass n 394853; (contra 1425/77, mass n 385139).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 604, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)