Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 16 marzo 1978, causa 117/77
Epigrafe
Nel procedimento 117/77,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Centrale Raad van Beroep di Utrecht, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
HET BESTUUR VAN HET ALGEMEEN ZIEKENFONDS DRENTHE-PLATTELAND, Zwolle, con sede in Meppel
e
G. PIERIK, residente in Wapenveld,
domanda vertente sull'interpretazione di talune disposizioni del regolamento del Consiglio n. 1408/71, relative al diritto dei lavoratori di ricevere cure adeguate nel territorio di un altro Stato membro,
LA CORTE,
composta dai signori:
H. Kutscher, presidente; M. Sørensen e G. Bosco, presidenti di Sezione; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, A. J. Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe e A. Touffait, giudici;
avvocato generale: H. Mayras;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento scritto
punto 1
La sig.ra G. Pierik, residente nei Paesi Bassi, dopo aver lavorato come aiuto ostetrica ed aiuto infermiera, fruisce, a far tempo dal 1o dicembre 1962, di una pensione d'invalidità calcolata in base all'inabilità al lavoro dell' 80-100 %. A più riprese, fino al 1970, essa seguiva cure nella Repubblica federale di Germania. In esito ad un procedimento giudiziario, essa otteneva dalla «Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging» (Nuova associazione professionale generale) il rimborso delle spese già anticipate per tali cure, in forza dell'art. 60 della «Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering» (legge sull'assicurazione dell'inabilità di lunga durata, in prosieguo «WAO» ed a seguito della sentenza del Centrale Raad van Beroep 25 aprile 1973.
Il summenzionato art. 60 dispone in particolare che coloro che godono di pensioni d'invalidità erogate dalle associazioni professionali possono fruire di prestazioni volte al mantenimento, al recupero od all'accrescimento della capacità lavorativa. Il terzo comma di detta disposizione precisa cionondimeno che gli assicurati possono venir presi in considerazione per tali prestazioni solo se ed in quanto queste non rientrino nel novero delle prestazioni disciplinate dall'art. 6, n. 2, della «Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten» o dell'art. 8, n. 2 della «Ziekenfondswet».
La controversia attualmente pendente avanti il Centrale Raad van Beroep ha ad oggetto il rimborso delle spese sostenute per una cura seguita nel 1974 in Bad Krozingen (Repubblica federale di Germania), e per la quale la Pierik, il 12 gennaio 1974, aveva presentato domanda di rimborso presso la summenzionata associazione professionale. Quest'ultima, richiamandosi all'art. 60, 3o comma, già menzionato, della WAO, dichiarava che la prestazione richiesta rientrava nel novero delle prestazioni in natura contemplate dalla «Ziekenfondswet» (e dall'«Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten») cosicché nella fattispecie la domanda andava disattesa. Tuttavia, basandosi sull'art. 61 della WAO e sul decreto del ministro della sanità e degli affari sociali adottato in attuazione della suddetta legge, l'associazione professionale decideva, in deroga all'art. 60, 3o comma, già menzionato, di rimborsare le spese di cui trattasi, sempreché l'interessata ne chiedesse il pagamento alla cassa malattia cui era iscritta ed a condizione che l'interessata stessa l'autorizzasse a presentare ricorso avverso l'eventuale diniego della medesima cassa.
La sig.ra Pierik chiedeva quindi alla competente cassa malattia, l'«Algemene Ziekenfonds Drenthe-Platteland, Zwolle» (in prosieguo: AZDPZ) il suddetto pagamento. Dato che la cassa, con lettera 16 maggio 1974, respingeva tale domanda, l'associazione ricorreva, in nome e per conto dell'interessata, al Raad van Beroep di Zwolle che, con sentenza 3 novembre 1975, accoglieva il ricorso. Nel corso di causa, la cassa invocava l'art. 22 del regolamento n. 1408/71 dichiarando che, ai sensi di detta disposizione, si può procedere al rimborso solo se la cura di cui trattasi risulti adeguata allo stato di salute dell'assicurato ed a condizione che questi abbia ottenuto l'autorizzazione dell'ente competente.
L'AZDPZ interponeva appello avanti il Centrale Raad van Beroep. Nel corso di detto procedimento, veniva di nuovo sollevato il problema relativo all'interpretazione dell'art. 22 del regolamento n. 1408/71. Il Centrale Raad van Beroep, con lettera del suo presidente 28 settembre 1977, ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni:
«a) Se l'espressione 'che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per avere diritto alle prestazioni', figurante all'inizio dell'art. 22, n. 1, comporti soltanto una limitazione a coloro che, in linea di principio, vanno tenuti presenti per le prestazioni in forza della legislazione nazionale da applicarsi oppure implichi una limitazione, che eventualmente potrebbe anche fondarsi sull'ultima parte della lettera C) i), del suddetto n. 1, alle prestazioni che rientrano nella gamma nazionale delle prestazioni.
b) Se l'espressione 'per conto dell'istituzione competente', figurante alla lettera C) i), del n. 1, vada intesa nel senso che l'ente competente, purché abbia rilasciato l'autorizzazione menzionata all'inizio della lettera C, deve rimborsare, senza ulteriori riserve, all'ente del luogo di residenza, la prestazione che quest'ultimo ha erogato.
c) Se l'espressione 'l'istituzione del luogo di dimora o di residenza', figurante alla lettera C) i), vada unicamente riferita all'ente che nello Stato membro interessato svolge funzioni corrispondenti a quelle dell'ente competente oppure comprenda anche enti che svolgono, nel predetto Stato membro, funzioni diverse.
d) Se l'espressione 'prestazioni erogate per conto dell'istituzione competente del luogo di dimora o di residenza', figurante alla lettera C) i), vada riferita a prestazioni cui l'interessato ha diritto nello Stato membro di residenza oppure sia sufficiente che l'ente competente possa erogare la prestazione e faccia anche uso di tale facoltà. In quest'ultimo caso, se sia sufficiente che di tale facoltà si faccia uso saltuariamente oppure il termine (sono) 'erogate' implichi che l'uso di tale facoltà costituisce la regola.
e) Se l'espressione 'cure di cui trattasi', figurante al 2o comma del n. 2, indichi uno specifico trattamento che può venire effettuato soltanto nel territorio dello Stato membro in cui il lavoratore si è recato, cioè non nel territorio dello Stato membro in cui egli risiede, oppure vada intesa nel senso di 'una cura adeguata della malattia o dell'affezione morbosa'.
f) Se l'obbligo contenuto nel 2o comma del n. 2 si estenda anche a casi nei quali la cura di cui trattasi non sia compresa nella gamma nazionale delle prestazioni, con la conseguenza che si verrebbe a creare in tali casi una pretesa autonoma alle prestazioni fondata sul diritto comunitario.»
punto 2
La lettera del presidente del Centrale Raad van Beroep è pervenuta nella cancelleria della Corte il 30 settembre 1977.
In conformità all'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE, hanno presentato osservazioni scritte, per la «Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen» il sig. H. de Jong; per il Governo dei Paesi Bassi, il ministro degli affari esteri; per il governo del Regno Unito, il Treasury Solicitor's Office, e per la Commissione, il sig. H. Bronkhorst, membro del suo Ufficio legale, in qualità di agente.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE
paragrafo 1
A — La «Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen» (in prosieguo VNZ) espone quanto segue:
Questione sub a):
L'espressione figurante all'inizio dell'art. 22 del regolamento del Consiglio n. 1408/71, comporta una limitazione per quanto riguarda le persone e non relativamente alle prestazioni. Una diversa esegesi di detta espressione porterebbe a talune assurdità e risulterebbe incompatibile con l'interpretazione logica e sistematica dell'art. 22.
Stando così le cose, la prima questione va risolta nel senso che l'espressione «che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per avere diritto alle prestazioni», figurante all'inizio dell'art. 22, si limita esclusivamente a coloro che, in linea di principio, sono ammessi alle prestazioni in forza della legislazione nazionale da applicarsi.
Questione sub b):
Detta questione va risolta in senso affermativo. Gli artt. 36 del regolamento n. 1408/71 e 93 del regolamento d'attuazione del Consiglio n. 574/72 traggono d'altronde origine dal medesimo principio.
Questione sub c):
È opportuno risolvere tale questione nel senso che, l'espressione «istituzione del luogo di dimora o di residenza» figurante nel summenzionato art. 22, n. 1, lett. c), sub i), va unicamente riferita all'ente che, nello Stato membro interessato, svolga funzioni corrispondenti a quelle dell'ente competente (cfr. allegato 3 del regolamento n. 574/72).
Questione sub d):
Tenuto in particolare conto dell'espressione «ha diritto», figurante alla fine della lett. c), dell'art. 22, n. 1, le «prestazioni in natura» contemplate nel medesimo articolo sub c), lett. i), possono riferirsi solo alle prestazioni cui gli interessati hanno diritto nello Stato membro in cui risiedono.
Questione sub e):
L'espressione «le cure di cui trattasi», figurante al 2o comma del n. 2 dell'art. 22, può venir intesa solo nel senso di «una cura adeguata della malattia o dell'affezione morbosa».
Questione sub f):
Viene da chiedersi quale senso potrebbe ancora avere la richiesta d'una autorizzazione, se l'obbligo di rilasciarla dovesse estendersi a prestazioni che non sono comprese nella gamma delle prestazioni nazionali.
La VNZ conclude ponendo la questione del se il regolamento n. 1408/71 tenda effettivamente a creare in tale settore un diritto comunitario autonomo ovvero se esso non abbia piuttosto una funzione di coordinamento.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE
paragrafo 1
B — Il Governo olandese, dopo aver ricordato le finalità sostanziali del regolamento n. 1408/71 e la logica dell'art. 22, asserisce che detta disposizione va interpretata in relazione con l'art. 4, n. 1, lett. a) e con l'art. 13 del medesimo regolamento. Un'interpretazione dell' art. 22 considerato isolatamente rispetto alle summenzionate disposizioni, porterebbe alla creazione di diritti nuovi che prevarrebbero sulle legislazioni nazionali, il che rischierebbe di determinare una distorsione nell'applicazione di queste.
Orbene, il combinato disposto dell'art. 22, n. 1, lett. c), dell'art. 4, n. 1, lett. a) e dell'art. 13 del regolamento può concernere solo l'ottenimento, in un altro Stato membro, d'una cura adeguata, che avrebbe anche potuto esser accordata all'interessato dall'ente competente, ove non si fossero verificate determinate circostanze. La legislazione che va applicata è quindi quella dello Stato membro nell'ambito del cui territorio il lavoratore esercita l'attività lavorativa.
Perché possa rilasciarsi l'autorizzazione richiesta dal n. 1, lett. c), dell'art. 22, occorre di conseguenza stabilire innanzitutto se la legislazione dello Stato membro nel cui territorio lavora l'interessato contempli la cura richiesta tra le prestazioni da essa consentite.
Ove risulti che la cura richiesta figura tra dette prestazioni ma, per una qualsiasi ragione, non può venir prodigata in luogo e in tempo utili, mentre può esserlo in un altro Stato membro, l'autorizzazione richiesta non può venire rifiutata.
Se, per contro, la legislazione dello Stato membro in cui l'interessato esercita l'attività lavorativa non considera la cura richiesta come una prestazione cui l'interessato possa aver diritto, la questione del rilascio o meno d'autorizzazione non ha più ragion d'essere.
Il nostro caso rientra in una siffatta ipotesi, dato che la legislazione dei Paesi Bassi in materia d'assicurazione malattia non contempla alcun diritto ad una cura in un «centro termale», quale quello di cui è causa.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE
paragrafo 1
C — Il Governo del Regno Unito, soffermandosi soprattutto sulle questioni sub e) e f), osserva fra l'altro quanto segue :
Questione sub e):
Non sussistono disposizioni che specifichino la persona o le persone tenute a stabilire se le cure siano adeguate o se debbano venir somministrate.
In considerazione degli inconvenienti cui darebbe luogo il sistema basato sulla libera scelta da parte del malato delle modalità della cura e su pareri medici forniti al di fuori degli enti competenti, e tenuto conto dello spreco di risorse che un siffatto sistema potrebbe comportare, la decisione circa l'adeguatezza delle cure richieste può spettare, salve restando le impugnazioni contemplate dal diritto interno, solo all'ente competente.
Pur se l'esistenza d'una cura alternativa adeguata allo stato del malato giustifichi il rifiuto d'autorizzazione, ciò non toglie che il grado d'efficacia della cura proposta costituisca un criterio di valutazione determinante, atto ad esser preso in considerazione dall'ente competente ai fini della decisione, previo parere del o dei medici consultati dal malato.
D'altra parte, il rifiuto d'autorizzazione può giustificarsi nell'ipotesi in cui non siano state tentate tutte le cure del caso che possono somministrarsi nello Stato competente. Inoltre, viste le difficoltà derivanti dalla valutazione soggettiva in tale settore, la nozione di «cura adeguata» allo stato dell'assicurato va interpretata come riferentesi a cure considerate adeguate a detto stato in generale, non già unicamente allo stato dell'interessato in particolare.
In base a tali premesse la questione sub e) va quindi risolta nel senso che l'espressione «le cure di cui trattasi» non si riferisce a cure specifiche, ma indica piuttosto una cura adeguata alla malattia.
D'altra parte, interpretare l'art. 22, n. 2, del regolamento nel senso che esso imponga all'ente competente l'obbligo di assumersi le spese afferenti ad una cura la cui copertura non è contemplata dal diritto interno dello Stato membro in questione, significherebbe travisare lo spirito di dette disposizioni, giacché esse produrrebbero l'effetto di creare un diritto comunitario autonomo in materia previdenziale e non già soltanto di coordinare i sistemi previdenziali degli Stati membri.
Questione sub f):
In considerazione di quanto precede, detta questione va risolta nel senso che l'obbligo di rilasciare l'autorizzazione non ha l'effetto di creare in capo al lavoratore una pretesa autonoma fondata sul diritto comunitario a ricevere cure adeguate in un altro Stato membro, nel caso in cui una siffatta cura possa somministrarsi nel territorio dello Stato membro nel quale esso risiede, o nell'ipotesi in cui la copertura delle spese inerenti alle cure di cui trattasi non sia garantita dal sistema previdenziale proprio di detto Stato.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE
paragrafo 1
D — La Commissione delle Comunità europee esprime in via preliminare seri dubbi quanto al fatto che l'art. 22 del regolamento n. 1408/71 possa avere la benché minima rilevanza nella controversia nella causa principale.
L'art. 22 rientra infatti nella sezione 2 del capitolo I, titolo III, del regolamento, sezione dedicata ai «lavoratori e loro familiari». Pur se la sig.ra Pierik va considerata lavoratrice ai sensi dell'art. 1o, lett. a), sub i), del regolamento, ciò non toglie che la nozione di lavoratore figurante nella summenzionata sezione 2 va intesa in senso restrittivo, cioè nel senso di «lavoratore occupato».
Data la nettissima delimitazione delle diverse disposizioni in funzione delle categorie di persone, le disposizioni che vanno applicate nella fattispecie sono perciò quelle della sezione 5 (titolari di pensioni o di rendite e loro familiari) del medesimo capitolo, in particolare l'art. 31, il cui contenuto è d'altra parte più limitato di quello dell'art. 22, giacché, pur contemplando esso pure la «dimora» e la «residenza», cionondimeno non comprende il fatto di recarsi in un altro Stato membro allo scopo specifico di sottoporsi a cure mediche.
Inoltre, secondo la Commissione, ci si potrebbe chiedere quale sia, nella fattispecie, l'utilità delle questioni sollevate. L'art. 22 ed eventualmente l'art. 31 del regolamento non contemplano un sistema che disciplini la maniera in cui gli enti dello Stato membro nel quale il lavoratore è assicurato debbono procedere tra loro alla compensazione delle spese sostenute o delle prestazioni in natura da essi fornite. L'art. 22 del regolamento è quindi del tutto irrilevante nella causa principale.
La Commissione osserva infine che, anche volendo ammettere che l'interessata possa considerarsi lavoratrice ai sensi della sezione 2 del capitolo I, l'art. 22 sarebbe stato mal applicato e da parte della stessa assicurata, che non ha ottenuto l'autorizzazione necessaria, di cui al n. 1, lett. c), di detto articolo, e da parte degli enti assicurativi. L'associazione professionale, infatti, faceva pervenire direttamente all'interessata il rimborso delle spese sostenute, laddove, giusta l'art. 22, n. 1, lett. c), sub i), le prestazioni in natura erogate dall'ente del luogo di dimora sono dispensate «per conto» dell'ente competente, e le spese ad esse inerenti perciò si compensano.
La Commissione conclude quindi che la causa principale rientra interamente nel diritto nazionale dei Paesi Bassi e propone alla Corte di pronunziarsi in tal senso.
Ciò premesso, la Commissione passa all'esame delle questioni avanzate dal Centrale Raad van Beroep, osservando in particolare quanto segue:
Questione sub a):
L'inizio del n. 1 dell'art. 22 non contiene alcuna limitazione nel senso indicato dal Centrale Raad. La finalità dell'art. 22, che è quella di consentire al lavoratore di farsi somministrare cure mediche che non possono praticarsi nel terrritorio dello Stato membro di residenza, verrebbe gravemente compromessa da una interpretazione che limitasse l'applicazione di detta disposizione a prestazioni in natura erogate dall'ente cui il lavoratore è iscritto. L'art. 22, in realtà, non va più applicato se non a cure che si praticano nel paese dell'assicurato, ma che possono venir somminitrate solo in maniera limitata, in ragione di capacità ospedaliere così ristrette da rendere necessario il ricorso a case di cura d'altri Stati membri.
Questione sub b):
Ove l'ente competente abbia rilasciato l'autorizzazione, le prestazioni in natura erogate dall'ente del luogo di dimora vanno rimborsate.
Questione sub c):
La soluzione a detta questione può ricavarsi dalla lettera e dallo spirito dell'art. 22, n. 1, lett. c), sub i), del regolamento n. 1408/71, tenuto in particolare conto delle lettere o) e p) dell'art. 1 del medesimo regolamento. La funzione dell'art. 22, n. 1, lett. c) sub i), deve consistere in particolare nel consentire all'interessato di rivolgersi all'ente del luogo di dimora o di residenza, onde ottenere talune prestazioni in natura che, se egli fosse restato nel proprio paese, gli sarebbero state rimborsate dall'ente cui è iscritto. Ne consegue quindi che l'ente del luogo di dimora o di residenza è quello competente a rimborsare le prestazioni in natura corrispondenti.
In pratica, la questione sollevata viene d'altronde risolta dall'art. 3 del regolamento n. 574/72.
Questione sub d):
Ciò che è rilevante nell'art. 22, n. 1, lett. c) sub i), è non tanto l'accertare se l'ente del luogo di dimora o di residenza eroghi, con frequenza maggiore o minore la prestazione in natura, quanto se esso possa erogare detta prestazione. Giacché, grazie alla compensazione che si effettua con l'ente competente, l'ente del luogo di dimora o di residenza non subisce alcun danno pecuniario, è inconcepibile che l'ente competente rilasci l'autorizzazione, lasci partire l'interessato e, poi, l'ente del luogo di dimora o di residenza abbia ancora la facoltà di rifiutare le prestazioni in natura.
Questione sub e):
L'espressione «le cure di cui trattasi» va interpretata come riferentesi alla cura cui l'interessato dovrà sottoporsi in un caso specifico. Se, come nella fattispecie, l'affezione morbosa di cui trattasi, a parere del medico, potesse combattersi mediante la somministrazione di medicinali piuttosto che col ricorso a cure termali (per le quali non esiste nei Paesi Bassi alcuno stabilimento adeguato), l'autorizzazione potrebbe in tal caso venir rifiutata. Per contro, è necessario che l'autorizzazione non possa assolutamente venir negata nel caso d'una operazione urgente e che, benché realizzabile nel paese dell'assicurato, non possa esservi effettuata a breve scadenza.
Questione sub f):
Poiché quanto detto a proposito della questione sub a) vale per la questione sub f), questa va risolta affermativamente, con la riserva che si deve constatare che il regolamento n. 1408/71 ha creato a favore del lavoratore una pretesa autonoma, fondata sul diritto comunitario, a fruire di determinate prestazioni.
Ciò premesso, la Commissione propone di risolvere le questioni sottoposte alla Corte come segue:
«1. L'art. 22 del regolamento n. 1408/71 si applica ai lavoratori occupati ed ai loro familiari. Detta disposizione attribuisce loro determinati diritti a prestazioni in natura ed a prestazioni in danaro e contempla un sistema di compensazione tra enti dei diversi Stati membri.
Tale disposizione non contempla alcun sistema di compensazione tra enti del medesimo Stato membro.
2. L'art. 22, n. 1, lett. c) sub i), del regolamento n. 1408/71 attribuisce, alle persone di cui trattasi, diritti autonomi che possono superare le prestazioni loro spettanti in forza della legislazione applicata dall'ente competente cui essi sono iscritti, in particolare in quanto le prestazioni in natura spettanti a tali persone vengono erogate secondo le norme della legislazione applicata dall'ente del luogo di dimora o di residenza.
3. La summenzionata disposizione va interpretata nel senso che, purché l'ente competente abbia rilasciato l'autorizzazione che vi è contemplata, l'ente del luogo di dimora o di residenza deve, senza ulteriori riserve, rimborsare all'ente competente le prestazioni in natura contemplate da dette disposizioni, anche se, stando alla legislazione propria dell'ente del luogo di dimora o di residenza, le prestazioni in natura di cui trattasi possono rifiutarsi a persone diverse da quelle contemplate dal regolamento n. 1408/71.
4. L'espressione “l'istituzione del luogo di dimora o di residenza”, figurante all'art. 22, n. 1, lett. c) sub i), designa gli enti indicati nell'allegato 3 al regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574.
5. L'espressione “le cure di cui trattasi” figurante all'art. 22, n. 2, 2o comma, significa “una cura adeguata della malattia o dell'affezione morbosa”.»
SENTENZA › In fatto › III — Procedimento orale
paragrafo 1
La «Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen», il Governo del Regno Unito, rappresentato dal sig. H. Knorpel, e la Commissione delle Comunità europee hanno svolto osservazioni orali nell'udienza del 16 febbraio 1978;
paragrafo 2
in tale occasione, la «Vereniging van Nederlandse Ziekenfondsen» ha sostenuto, tra l'altro, che il problema dell'applicazione dell'art. 22 del regolamento n. 1408/71 è nella fattispecie pertinente;
paragrafo 3
il Governo del Regno Unito ha osservato fra l'altro che la questione relativa all'applicazione al caso di specie del suddetto articolo rientra nella competenza esclusiva del giudice nazionale;
paragrafo 4
paragrafo 5
la Commissione, da parte sua, ha precisato che essa non ha inteso riconoscere al lavoratore, di cui all'art. 22 del regolamento, un diritto che possa tradursi in un privilegio eccessivo.
paragrafo 6
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 22 febbraio 1978.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con lettera del suo presidente, 28 settembre 1977, pervenuta in cancelleria il 30 dello stesso mese, il Centrale Raad van Beroep ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, varie questioni sull'interpretazione di talune disposizioni del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, «relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità» (GU 1971, n. L 149);
punto 2
le questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia vertente sul rifiuto da parte del competente ente previdenziale olandese di rimborsare ad una lavoratrice, residente nei Paesi Bassi e titolare d'una prestazione d'invalidità in forza della legislazione olandese, le spese sostenute per una cura termale seguita nella Repubblica federale di Germania;
punto 3
il predetto ente previdenziale ha motivato tale rifiuto basandosi sulla «legge sull'assicurazione dell'inabilità al lavoro di lunga durata» (Wet op Arbeidsongeschiktheidsverzekering), secondo cui ai titolari d'una prestazione d'invalidità possono venir corrisposte le prestazioni volte al mantenimento, al recupero od all'accrescimento della capacità lavorativa solo se ed in quanto esse non rientrino nel novero delle prestazioni in natura disciplinate da talune disposizioni della legislazione previdenziale vigente nei Paesi Bassi.
punto 4
La Commissione, nelle sue osservazioni ha espresso dubbi quanto alla pertinenza ed all'utilità, nella fattispecie, delle questioni sollevate dal giudice a quo; l'art. 22 del regolamento n. 1408/71 non contempla, a suo parere, la situazione sottoposta al giudice nazionale;
punto 5
essa propone alla Corte di fornire, nella motivazione della sentenza, una precisazione in tal senso.
punto 6
L'art. 177 del Trattato, basato sulla netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, non consente a questa di sindacare la pertinenza delle questioni sollevate;
punto 7
quindi, la questione del se le disposizioni o le nozioni di diritto comunitario di cui si chiede l'interpretazione vadano effettivamente applicate nel caso di specie esula dalla competenza di questa Corte e rientra in quella del giudice nazionale.
punto 8
Con la prima questione si chiede se con l'espressione «che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per avere diritto alle prestazioni», l'art. 22, n. 1, primo inciso, del regolamento n. 1408/71 determini coloro che sono ammessi in linea di principio a fruire delle prestazioni, ovvero intenda limitare la propria sfera d'applicazione alle prestazioni che rientrano nella gamma delle prestazioni nazionali contemplate dalla legislazione dello Stato competente;
punto 9
il giudice nazionale chiede inoltre a questa Corte di precisare il senso e la portata dell'espressione «le cure di cui trattasi», figurante nella summenzionata disposizione, al fine di accertare fra l'altro se detta espressione si riferisca a cure specifiche fornite unicamente nel territorio dello Stato di dimora ovvero, più generalmente, essa vada intesa nel senso di una cura adeguata della malattia o dell'affezione morbosa;
punto 10
si chiede d'altra parte a questa Corte se le «prestazioni erogate per conto dell'istituzione competente del luogo di dimora o di residenza» siano quelle «cui l'interessato ha diritto nello Stato membro di residenza» oppure quelle che l'ente competente ha facoltà di erogare;
punto 11
si chiede, poi, se l'obbligo di rilasciare l'autorizzazione figurante al suddetto articolo n. 2, 2o comma, si estenda anche ai casi nei quali la cura di cui trattasi non sia compresa nella gamma delle prestazioni nazionali in natura;
punto 12
vista la connessione esistente tra le suddette questioni, esse vanno esaminate congiuntamente.
punto 13
Il riferimento, contenuto nel primo inciso del n. 1, dell'art. 22, all'art. 18, relativo al cumulo dei periodi assicurativi per l'acquisto del diritto alle prestazioni, lascia intendere che detto inciso ha il solo scopo di determinare la cerchia di coloro cui si applica l'art. 22, enunciando una condizione generale d'applicazione cui i commi che seguono a), b), c), aggiungono condizioni specifiche;
punto 14
inquadrato nell'ambito delle finalità generali del Trattato, l'art. 22 del regolamento rientra nel novero delle misure volte a consentire al lavoratore, cittadino d'uno degli Stati membri della Comunità, di fruire, prescindendo dall'ente nazionale cui egli è iscritto o dal luogo di residenza, delle prestazioni in natura erogate in qualsiasi altro Stato membro;
punto 15
dall'espressione «le cure appropriate al suo stato», figurante al n. 1, lett. c), dell'art. 22, risulta che le prestazioni in natura per le quali, giusta detta disposizione, l'autorizzazione a recarsi in un altro Stato membro viene rilasciata al lavoratore, si estendono a tutte le cure atte a garantire il trattamento efficace della malattia o dell'affezione da cui l'interessato è colpito;
punto 16
stando così le cose, assume scarsa rilevanza accertare se la prestazione in natura di cui il lavoratore abbisogna possa dispensarsi nell'ambito del territorio dello Stato membro di residenza; la sola circostanza che detta prestazione corrisponda a cure più adeguate allo stato di salute dell'interessato è determinante ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al n. 1, lett. c), già menzionato;
punto 17
pur se la possibilità per il lavoratore di fruire delle prestazioni in natura erogate in un altro Stato membro sia soggetta, in forza del suddetto numero, ad autorizzazione, il potere decisionale dell'ente competente quanto al rifiuto d'autorizzazione trova cionondimeno dei limiti nell'esigenza, voluta dal regolamento, di garantire al lavoratore la possibilità di fruire delle cure adeguate al suo stato di salute, somministrate in qualsiasi Stato membro, prescindendo dal luogo di residenza e dallo Stato membro al quale appartenga l'ente previdenziale cui egli è iscritto;
punto 18
disponendo al n. 2, 2o comma che l'autorizzazione «non può essere rifiutata quando le cure di cui trattasi non possono esser prestate all'interessato nel territorio dello Stato membro in cui egli risiede», l'art. 22 del regolamento vieta il rifiuto d'autorizzazione anche nel caso in cui le cure prestate nello Stato membro di residenza sono meno efficaci di quelle di cui l'interessato può fruire in un altro Stato membro.
punto 19
Per questi motivi, le questioni pregiudiziali vanno risolte nel senso che l'espressione «che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per avere diritto alle prestazioni», figurante all'inizio dell'art. 22, n. 1, determina coloro che, in linea di principio, sono ammessi alle prestazioni in forza della legislazione nazionale da applicarsi;
punto 20
l'espressione «le cure di cui trattasi» figurante al 2o comma del n. 2, dell'art. 22, contempla qualsiasi cura adeguata della malattia o dell'affezione morbosa da cui l'interessato è colpito;
punto 21
l'espressione «prestazioni erogate per conto dell'istituzione competente del luogo di dimora o di residenza» non indica esclusivamente le prestazioni erogate nello Stato membro di residenza, ma anche quelle che l'ente competente ha facoltà di erogare;
punto 22
l'obbligo di cui al n. 2, 2o comma, dell'art. 22, di rilasciare l'autorizzazione richiesta in forza del n. 1, lett. c), del medesimo articolo si estende tanto al caso nel quale la cura prestata in un altro Stato membro è più efficace di quella di cui l'interessato può fruire nello Stato membro di residenza, quanto a quello nel quale le cure di cui trattasi non possono somministrarsi nel territorio di quest'ultimo Stato.
punto 23
Si chiede ancora a questa Corte se l'espressione «per conto dell'istituzione competente», figurante nella lett. c) sub i), del n. 1, vada intesa nel senso che l'ente competente, purché abbia rilasciato l'autorizzazione menzionata all'inizio della lettera C, deve rimborsare senza ulteriori riserve, all'ente del luogo di residenza, la prestazione che quest'ultimo ha erogato.
punto 24
L'art. 36 del regolamento n. 1408/71, facente parte del titolo III, capitolo 1, nel quale rientra pure l'art. 22, dispone che le prestazioni in natura erogate dall'ente competente d'uno Stato membro per conto dell'ente di un altro Stato membro «danno luogo a rimborso integrale», fatte salve le disposizioni relative agli ex lavoratori frontalieri;
punto 25
inoltre, il regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71 (GU 1972, n. L 74) precisa, all'art. 93, n. 1, che l'importo delle prestazioni erogate in forza dell'art. 22 del regolamento «è rimborsato dall'istituzione competente all'istituzione che ha corrisposto le suddette prestazioni quale risulta dalla contabilità di quest'ultima istituzione»;
punto 26
la questione va pertanto risolta nel senso che le spese inerenti alle prestazioni in natura erogate, per conto dell'ente competente, dall'ente del luogo di dimora o di residenza, danno luogo a rimborso integrale.
punto 27
Il giudice nazionale tende infine ad accertare quale sia l'ente del luogo di dimora o di residenza che, a termini dell'art. 22, n. 1, lett. c) sub i), eroga le prestazioni in natura per conto dell'ente competente.
punto 28
Il regolamento d'attuazione n. 574/72, modificato dal regolamento del Consiglio 26 marzo 1973, n. 878 (GU 1973, n. L 86), menziona, nell'allegato 3, gli enti del luogo di residenza e del luogo di dimora di ciascuno Stato membro, ai fini dell'applicazione del regolamento n. 1408/71, ivi compreso l'art. 22;
punto 29
la questione va quindi risolta nel senso che l'espressione «l'istituzione del luogo di dimora o di residenza», figurante all'art. 22, n. 1, lett. c) sub i), del regolamento n. 1408/71, designa l'ente abilitato ad erogare le prestazioni nello Stato di residenza o di dimora, come menzionato nell'allegato 3 del regolamento del Consiglio n. 574/72, modificato dal regolamento del Consiglio n. 878/73.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 30
Le spese sostenute dal Governo dei Paesi Bassi, dal Governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione;
punto 31
nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal presidente del Centrale Raad van Beroep con lettera 28 settembre 1977, dichiara:
1o L'espressione «che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per avere diritto alle prestazioni», figurante all'inizio dell'art. 22, n. 1, comprende coloro che, in linea di principio, sono ammessi alle prestazioni in forza della legislazione nazionale da applicarsi.
2o L'espressione «le cure di cui trattasi», figurante al 2o comma del n. 2, dell'art. 22, indica qualsiasi cura adeguata della malattia o dell'affezione morbosa da cui l'interessato è colpito.
3o L'espressione «prestazioni erogate per conto dell'istituzione competente del luogo di dimora o di residenza» non indica esclusivamente le prestazioni in natura erogate nello Stato membro di residenza, ma anche le prestazioni che l'ente competente ha facoltà di erogare.
4o L'obbligo di cui al n. 2, 2o comma, dell'art. 22, di rilasciare l'autorizzazione richiesta in forza del n. 1, lett. c), del medesimo articolo, si estende tanto al caso nel quale le cure prestate in un altro Stato membro sono più efficaci di quelle di cui l'interessato può fruire nello Stato membro di residenza, quanto a quello nel quale le cure di cui trattasi non possono venir somministrate nel territorio di quest'ultimo Stato.
5o Le spese inerenti alle prestazioni in natura erogate, per conto dell'ente competente, dall'ente del luogo di dimora o di residenza, danno luogo a rimborso integrale.
6o L'espressione «l'istituzione del luogo di dimora o di residenza», figurante all'art. 22, n. 1, lett. c) sub i), del regolamento n. 1408/71, designa l'ente abilitato ad erogare le prestazioni nello Stato di residenza o di dimora, come indicato nell'allegato 3 del regolamento del Consiglio n. 574/72, modificato dal regolamento del Consiglio n. 878/73.
Firme
Kutscher
Sørensen
Bosco
Donner
Mertens de Wilmars
Pescatore
Mackenzie Stuart
O'Keeffe
Touffait
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 16 marzo 1978.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
H. Kutscher