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Sez. 1, Sentenza n. 1297 del 12/05/1973 (Rv. 363896 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - ACCESSIONE - COSTRUZIONI ESEGUITE DA UNO DEI CONDOMINI SULL'AREA COMUNE - COMPROPRIETA - SUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363896-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETA INDIVISA - ACCESSIONE - COSTRUZIONI ESEGUITE DA UNO DEI CONDOMINI SULL'AREA COMUNE - COMPROPRIETA - SUSSISTENZA - LIMITI.*

Le costruzioni eseguite su area in comproprieta da parte di uno dei condomini ricade in comunione pro-indiviso a favore di tutti i comproprietari secondo quote ideali proporzionate alle quote di proprieta dell'area stessa, salvo che non si sia costituito nei modi e nelle forme di legge un altro diritto reale a favore del costruttore-condomino. (V 3457/69, mass n 343574).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)