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Sez. 2, Sentenza n. 3457 del 23/10/1969 (Rv. 343574 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - MODI DI ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE FATTE DA UN TERZO CON MATERIALI PROPRI - IN GENERE - COSTRUZIONE SUL FONDO COMUNE AD OPERA DI UNO DEI COMPROPRIETARI - REGOLAMENTAZIONE DELL'ACCESSIONE - INAPPLICABILITA - DISCIPLINA DELLE INNOVAZIONI.*
Stato
decisa il 1969-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343574-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - MODI DI ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE FATTE DA UN TERZO CON MATERIALI PROPRI - IN GENERE - COSTRUZIONE SUL FONDO COMUNE AD OPERA DI UNO DEI COMPROPRIETARI - REGOLAMENTAZIONE DELL'ACCESSIONE - INAPPLICABILITA - DISCIPLINA DELLE INNOVAZIONI.*

La disciplina dell'accessione, prevista dall'art 936 cod civ, presuppone che un terzo, con la costruzione, occupi terreno di proprieta aliena e non trova applicazione in ipotesi di costruzione su fondo comune da parte di taluno dei condomini, ipotesi questa che e regolata dall'art 1120 cod civ, relativo alle innovazioni sulla cosa comune.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 1120

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)