Sez. 3, Sentenza n. 3582 del 13/02/2013 (Rv. 625005 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Liquidazione equitativa del danno morale e patrimoniale in fattispecie di colpa medica neonatale - Omesso specifico riferimento ai parametri di gravità del fatto - Conseguenze - Vizio della motivazione - Sussistenza - Fondamento.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
È viziata la motivazione della sentenza che, in fattispecie di colpa medica neonatale, liquidi equitativamente il danno morale del neonato e dei genitori senza riferirsi alla gravità del fatto, alle condizioni soggettive della persona, all'entità della sofferenza e del turbamento d'animo, nonché liquidi, sempre in via equitativa, il danno patrimoniale del neonato con generico riferimento alle "chances" di futuro lavoro: una motivazione siffatta rende impossibile il controllo sull'"iter" logico seguito dal giudice di merito nelle relative quantificazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)