Sez. 3, Sentenza n. 21087 del 19/10/2015 (Rv. 637477 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Liquidazione equitativa del danno non patrimoniale - Omesso specifico riferimento ai parametri di gravità del fatto - Vizio della motivazione - Fondamento - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
È viziata la motivazione della sentenza che, nell'effettuare la liquidazione equitativa del danno morale, non si riferisca alla gravità del fatto, alle condizioni soggettive della persona, all'entità della sofferenza e del turbamento d'animo, in quanto la stessa si pone al di fuori del fondamento e dei limiti di cui all'art. 1226 c.c. (nella specie, relativa al danno morale patito dai congiunti della vittima di un illecito mortale, riducendo il "quantum" del risarcimento ritenendolo semplicemente eccessivo), così da rendere impossibile il controllo dell'"iter" logico seguito dal giudice di merito nella relativa quantificazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)