Sez. 4, Sentenza n. 8912 del 16/06/1983 Ud. (dep. 26/10/1983) Rv. 160865 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - INTEGRAZIONE DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO CON QUELLA DELLA SENTENZA DI SECONDO GRADO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - INTEGRAZIONE DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO CON QUELLA DELLA SENTENZA DI SECONDO GRADO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Nel caso in cui le decisioni nei due gradi di merito siano in tutto conformi stante l'omogeneità degli accertamenti e dei criteri di valutazione del materiale probatorio, le loro motivazioni devono considerarsi una sola entità logico-giuridica. (Conf mass n 151809 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 47, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)