Sez. 4, Sentenza n. 793 del 20/11/1981 Ud. (dep. 25/01/1982) Rv. 151809 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - INTEGRAZIONE DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO CON QUELLA DELLA SENTENZA DI SECONDO GRADO - CONGRUITÀ - CONDIZIONE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - INTEGRAZIONE DELLA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO CON QUELLA DELLA SENTENZA DI SECONDO GRADO - CONGRUITÀ - CONDIZIONE.*
Nel caso in cui le decisioni nei due gradi di merito siano in tutto conformi, stante l'omogeneità negli accertamenti e dei criteri di valutazione del materiale probatorio, le loro motivazioni devono considerarsi una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre far riferimento per giudicare della congruità della motivazione. (Conf mass n 145680; (Conf mass n 142430; (Conf mass n 136852; (Conf mass n 135972).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)