Sez. 1, Sentenza n. 12064 del 03/10/1985 Ud. (dep. 13/12/1985) Rv. 171360 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - LEGGE 22 DICEMBRE 1975 N. 685 - ATTIVITÀ ILLECITE - FATTISPECIE ALTERNATIVE - CONSEGUENZE IN TEMA DI AGGRAVANTE TECNOLOGICA.*
STUPEFACENTI - IN GENERE - LEGGE 22 DICEMBRE 1975 N. 685 - ATTIVITÀ ILLECITE - FATTISPECIE ALTERNATIVE - CONSEGUENZE IN TEMA DI AGGRAVANTE TECNOLOGICA.*
In materia di stupefacenti l'art. 71 legge 22 dicembre 1975 n. 685, si presenta a fattispecie alternative e, quindi, è considerato unico, in rapporto allo stesso oggetto materiale, anche se l'agente, prima di detenere, abbia acquistato e, successivamente, abbia ceduto la merce. Ne deriva l'inapplicabilità dell'aggravante tecnologica, in riferimento ad una ipotesi alternativa. (nella specie era stata contestata la detenzione aggravata dal fine di vendita). (V mass n 167479, e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 2, Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)