Sez. 1, Sentenza n. 626 del 05/12/1984 Ud. (dep. 16/01/1985) Rv. 167479 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE - ART. 71 LEGGE 22 DICEMBRE 1975 N. 685 - NORMA A FATTISPECIE ALTERNATIVE - UNICITÀ DEL FATTO - CONCORSO FORMALE - ESCLUSIONE - CONCORSO MATERIALE - CONFIGURABILITÀ.*
STUPEFACENTI - IN GENERE - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE - ART. 71 LEGGE 22 DICEMBRE 1975 N. 685 - NORMA A FATTISPECIE ALTERNATIVE - UNICITÀ DEL FATTO - CONCORSO FORMALE - ESCLUSIONE - CONCORSO MATERIALE - CONFIGURABILITÀ.*
Prevedendo l'art. 71 legge 22 dicembre 1975 n. 685 una varietà di condotte alternative, esso costituisce una norma a più fattispecie che esclude il concorso formale quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative. Allorquando, invece, le differenti azioni tipiche siano distinte sul piano ontologico, cronologico, psicologico e funzionale, esse costituiscono più violazioni della stessa disposizione di legge e quindi distinti reati (concorso materiale) eventualmente unificabili ai fini della pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen. allorché le diverse azioni siano collegate sotto l'aspetto teleologico. (V mass n 154817, che esclude il concorso di reati se siano contestuali e riguardino lo stesso oggetto materiale; (Conf mass n 156540, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 1 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)