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Sez. 5, Sentenza n. 2827 del 03/12/1982 Ud. (dep. 02/04/1983) Rv. 158247 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA - VIOLENZA DIRETTA CONTRO TERZE PERSONE O SU COSE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158247-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA - VIOLENZA DIRETTA CONTRO TERZE PERSONE O SU COSE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

Ai fini del delitto di violenza privata non occorre che la violenza sia usata direttamente sulla persona dell'offeso, ma può essere rivolta anche contro una terza persona o cadere sulle cose, quando sia idonea, seppure per via indiretta, a raggiungere lo scopo di costringere il soggetto passivo a fare, tollerare od omettere qualcosa. (nella specie l'imputato aveva impedito al soggetto passivo di telefonare ai carabinieri col tenere premuti i piolini del contascatti telefonico). (Conf mass n 109391).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 610

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)