Sez. 2, Sentenza n. 22274 del 27/09/2013 (Rv. 627902 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - DOMANDA - OGGETTO - IN GENERE | Domanda riconvenzionale di collazione - Deduzione attorea di nullità di altra donazione, effettuata dal "de cuius" in favore del convenuto - Natura - Eccezione in senso proprio - Conseguenze - Proposizione entro l'udienza di trattazione, ex art. 183, quarto comma, cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla novella apportata dal d.l. n. 35 del 2005, convertito in legge n. 80 del 2005) - Necessità - Sussistenza.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - DOMANDA - OGGETTO - IN GENERE
Nel giudizio di divisione ereditaria, qualora l'attore - nel replicare alla domanda riconvenzionale di collazione proposta dal convenuto - deduca la nullità di altra donazione, effettuata dal "de cuius" in favore di costui, formula non già una mera precisazione della domanda, bensì un'eccezione di merito in senso proprio, che, come tale, deve essere proposta non con la memoria assertiva di cui al quinto comma dell'art. 183 cod. proc. civ. (nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alla novella di cui all'art. 2, comma 3, lettera c-ter, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni in legge 14 maggio 2005, n. 80), bensì entro l'udienza di trattazione, ai sensi del quarto comma del medesimo articolo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 724 CORTE COST., Cod. Civ. art. 737, Cod. Civ. art. 769, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 com. 3 lett. C CORTE COST., Legge Cost. 14/05/2005 num. 80
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)