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Sez. 2, Sentenza n. 29372 del 28/12/2011 (Rv. 620778 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - DOMANDA - OGGETTO - IN GENERE | Divisione giudiziale dei beni ereditari - Estensione a beni non oggetto degli atti difensivi iniziali del giudizio - Inammissibilità - Conseguenze - Deduzione dell'obbligo di collazione nel "relictum" di una donazione - Natura - Eccezione in senso proprio - Fondamento - Conseguenze - Preclusione ex art. 167, secondo comma, cod. proc. civ. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620778-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - DOMANDA - OGGETTO - IN GENERE

In tema di giudizio di divisione ereditaria, successivamente alla costituzione dei convenuti non può più essere chiesta una formazione delle quote diversa da quella cui il giudice debba attenersi in relazione al patrimonio del "de cuius" individuato dalle parti nei loro scritti difensivi iniziali. Ne consegue che la deduzione del fatto che un condividente sia tenuto alla collazione di un bene donato, costituendo eccezione in senso proprio, in quanto diretta a paralizzare la pretesa di tale condividente a partecipare alla divisione secondo quanto gli spetterebbe ove tale donazione non avesse avuto luogo, è soggetta alle preclusioni di cui all'art. 167, secondo comma, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 724 CORTE COST., Cod. Civ. art. 737

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)