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Sez. 3, Sentenza n. 2215 del 27/06/1972 (Rv. 359505 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359505-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Spetta al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e valutare le prove, scegliendo fra le altre quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, perche questo rientra nel suo potere discrezionale ai sensi dell'art 116 cod proc civ. (Conf 3753'71, mass n 355568).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)