Sez. 3, Sentenza n. 2215 del 27/06/1972 (Rv. 359505 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Spetta al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e valutare le prove, scegliendo fra le altre quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, perche questo rientra nel suo potere discrezionale ai sensi dell'art 116 cod proc civ. (Conf 3753'71, mass n 355568).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)