Sez. 3, Sentenza n. 975 del 09/04/1974 (Rv. 368913 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Rientra nel potere esclusivo e discrezionale del giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, valutando la concludenza delle prove, secondo il suo prudente apprezzamento, a norma dell'art 116 cod proc civ, con il solo limite derivante dall'esigenza di applicare rettamente i principi relativi all'ammissibilita delle prove e all'Obbligo di adeguata motivazione. (Conf 2177'72, mass n 359440; 2215'72, mass n 359505).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)