Sez. L, Sentenza n. 1377 del 11/03/1981 (Rv. 412006 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - CRITERIO DISCRETIVO.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - CRITERIO DISCRETIVO.*
Il criterio discretivo fra il lavoro autonomo ed il lavoro subordinato - sia che si tratti di prestazioni che il dipendente esegue nel proprio domicilio, sia che si tratti di prestazioni effettuate in locali di pertinenza dell'imprenditore - risiede nel fatto che, mentre nel primo oggetto della prestazione e il risultato dell'attivita che il lavoratore si impegna a fornire con i mezzi che crede piu opportuni, e, quindi, con un'organizzazione propria ed a proprio rischio, nel secondo, invece, l'oggetto della prestazione e l'energia lavorativa che il prestatore d'opera, come elemento inserito nell'organizzazione dell'impresa, pone a disposizione dell'imprenditore, secondo le direttive e sotto la vigilanza del medesimo. (Conf 3222/78, mass n 392670).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Legge 13/03/1958 num. 264 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)