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Sez. L, Sentenza n. 3222 del 28/06/1978 (Rv. 392670 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - CRITERIO DISCRETIVO - NATURA FISSA DELLA RETRIBUZIONE, CARATTERE CONTINUATIVO DELLA PRESTAZIONE E SUO COORDINAMENTO CON LE ESIGENZE DEL COMMITTENTE - LAVORO AUTONOMO - CONFIGURABILITA - MERO ADEMPIMENTO DELL'ORDINE DI LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1978-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392670-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - CRITERIO DISCRETIVO - NATURA FISSA DELLA RETRIBUZIONE, CARATTERE CONTINUATIVO DELLA PRESTAZIONE E SUO COORDINAMENTO CON LE ESIGENZE DEL COMMITTENTE - LAVORO AUTONOMO - CONFIGURABILITA - MERO ADEMPIMENTO DELL'ORDINE DI LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Il criterio discretivo fra il lavoro autonomo ed il lavoro subordinato - sia che si tratti di prestazioni che il dipendente esegue nel proprio domicilio, sia si tratti di prestazioni effettuate in locali di pertinenza dell'imprenditore - risiede nel fatto che, mentre, nel primo, oggetto della prestazione e il risultato della attivita che il lavoratore si impegna a fornire con i mezzi che ritiene piu opportuni e, quindi, con un'organizzazione propria e a proprio rischio, nel secondo, invece, l'oggetto della prestazione e rappresentato dalla medesima energia lavorativa, che il dipendente pone a disposizione dell'impresa ed esplica sotto la vigilanza e secondo le direttive dell'imprenditore. Pertanto, mentre non costituiscono elementi incompatibili con la natura autonoma del rapporto di lavoro la natura fissa della retribuzione, il carattere continuativo della prestazione ed il suo coordinamento con le esigenze del committente, peraltro non puo ravvisarsi un rapporto di lavoro subordinato per il mero adempimento dell'ordine di lavoro, quando la natura dell'attivita lavorativa non consente variazioni tecniche di esecuzione, dovendosi accertare quale sia l'oggetto della prestazione dedotta nel rapporto, se il risultato dell'opera o la mera attivita lavorativa.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Legge 13/03/1958 num. 264 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)