Sez. 2, Sentenza n. 4472 del 11/04/1992 (Rv. 476740 - 01)
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Norme di edilizia - Regolamenti edilizi comunali - Distacchi tra le costruzioni - Rapporto con l'altezza | Costruzione realizzata in violazione della distanza minima prescritta dalle norme di un regolamento locale integrative del codice civile - Giudizio promosso per ottenerne l'arretramento - Diritto del convenuto all'abbassamento della costruzione - Sussistenza - Modalità di esercizio - Tempestiva domanda - Necessità -
Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Norme di edilizia - Regolamenti edilizi comunali - Distacchi tra le costruzioni - Rapporto con l'altezza
Nel giudizio promosso per ottenere l'arretramento di una costruzione in quanto realizzata in violazione della distanza minima prevista dalle norme di un regolamento locale (nella specie: art. 31 del programma di fabbricazione del Comune di Boscoreale) integrative delle disposizioni del codice civile sulle distanze legali nei rapporti di vicinato, spetta al convenuto il diritto di ottenere che la condanna sia limitata all'abbassamento dell'opera illegittima, in modo che venga egualmente rispettata la distanza prescritta, purché ne faccia tempestivamente domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)