Sez. 2, Sentenza n. 11907 del 16/05/2013 (Rv. 626511 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO | Violazione della distanza tra edifici in rapporto all'altezza - Riduzione in pristino - Preferibilità dell'abbassamento del fabbricato rispetto all'arretramento - Fondamento - Statuizione congiunta dei due rimedi - Ammissibilità - Esclusione.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO
In tema di distanze nelle costruzioni, allorché risulti violata da una nuova costruzione, più alta di preesistente fabbricato, la prescrizione di cui all'art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, aggiunto dall'art. 17, della legge 6 agosto 1967, n. 765, secondo la quale la distanza tra edifici vicini non può essere inferiore all'altezza di ciascun fronte dell'edificio da costruire, la soluzione diretta a ristabilire il limite legale deve preferibilmente individuarsi nell'abbassamento dell'edificio nella misura necessaria a raggiungere il giusto rapporto tra distanza ed altezza, e non già nell'arretramento dello stesso, in quanto più gravoso per l'obbligato, trattandosi, comunque, di rimedi compresi nella più ampia facoltà di chiedere la riduzione in pristino prevista dall'art. 872, secondo comma, cod. civ., seppur fra loro alternativi, non potendo il giudice congiuntamente statuire sia l'arretramento che l'abbassamento del nuovo fabbricato all'altezza originaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 com. 2, Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)