Sez. L, Sentenza n. 7170 del 21/07/1998 (Rv. 517397 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Così detta clausola di salvaguardia - Comparazione globale (in astratto) tra le diverse normative contrattuali succedutesi nel tempo - Necessità - Riferimento alla situazione concreta dei dipendenti interessati - Inammissibilità - Fattispecie in tema di scatti di anzianità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'indagine sull'applicazione della così detta clausola di salvaguardia (secondo la quale restano in vigore i trattamenti più favorevoli ai lavoratori, previsti dalla precedente disciplina contrattuale) deve essere effettuata per comparazione globale (in astratto) delle diverse discipline contrattuali succedutesi nel tempo, al fine di individuare quella realmente più favorevole ai lavoratori interessati, senza alcun inammissibile riferimento alla situazione concreta dei lavoratori stessi. (In base a tale principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, per determinare il trattamento più favorevole in tema di computabilità degli scatti di anzianità, aveva operato un confronto globale delle discipline contrattuali succedutesi nel tempo, senza dare rilievo a situazioni penalizzanti esistenti soltanto per alcune lavoratrici - tra cui le ricorrenti - a causa della peculiarità della loro posizione soggettiva).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)