Sez. L, Sentenza n. 2242 del 03/03/1987 (Rv. 451469 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA - COMPARAZIONE TRA LE DIVERSE NORMATIVE CONTRATTUALI SUCCEDUTESI NEL TEMPO - CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI SCATTI DI ANZIANITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA - COMPARAZIONE TRA LE DIVERSE NORMATIVE CONTRATTUALI SUCCEDUTESI NEL TEMPO - CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI SCATTI DI ANZIANITÀ.*
Ove un contratto collettivo preveda la cosiddetta clausola di salvaguardia (per cui rimangono in vigore i trattamenti più favorevoli ai lavoratori, previsti dalla precedente disciplina contrattuale) occorre che la comparazione tra le diverse normative contrattuali succedutesi nel tempo sia fatta in termini globali, senza possibilità di commistione degli elementi dell'una con quelli dell'altra. (nella specie la suprema Corte ha cassato la pronuncia del giudice del merito che, per determinare il trattamento più favorevole in ordine all'istituto degli scatti di anzianità aveva cumulato il maggior numero degli scatti, quale previsto dalla vigente disciplina contrattuale, con la più favorevole valutazione degli scatti pregressi, quale prevista dalla precedente disciplina contrattuale). (V 1690/84, mass n 433762).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)