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Sez. 2, Sentenza n. 3520 del 23/06/1979 (Rv. 399938 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - SOLIDARIETA - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - OMISSIONI NELLA NOTA DI TRASCRIZIONE - CONSEGUENTE DANNO PER L'ACQUIRENTE - RESPONSABILITA SOLIDALE DEL VENDITORE E DEL NOTAIO ROGANTE).*
Stato
decisa il 1979-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399938-01

RESPONSABILITA CIVILE - SOLIDARIETA - IN GENERE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - OMISSIONI NELLA NOTA DI TRASCRIZIONE - CONSEGUENTE DANNO PER L'ACQUIRENTE - RESPONSABILITA SOLIDALE DEL VENDITORE E DEL NOTAIO ROGANTE).*

Sia in tema di responsabilita contrattuale che in tema di responsabilita extracontrattuale, se l'unico evento dannoso e imputabile a piu persone, e sufficiente, al fine di ritenere la solidarieta di tutte nell'obbligazione di risarcimento, che le azioni o le omissioni di ciascuno abbiano concorso, in modo efficiente, a produrre l'evento, a nulla rilevando che esse costituiscano distinti e autonomi fatti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse. (nella specie, i giudici del merito avevano condannato solidalmente al risarcimento dei danni nei confronti dell'acquirente sia il venditore, sia il notaio che aveva rogato l'atto di trasferimento immobiliare, per l'omessa indicazione nella nota di trascrizione degli elementi indispensabili per individuare lo "spazio auto" annesso all'appartamento acquistato, con la conseguenza che l'acquisto era stato dichiarato inopponibile a un successivo acquirente della medesima area). (Conf 1/76).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2055

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)