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Sez. 6, Sentenza n. 44911 del 06/11/2013 Cc. (dep. 07/11/2013) Rv. 257466 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Requisiti dei gravi indizi di colpevolezza - Verifica da parte dell'autorità giudiziaria italiana - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257466-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE

In tema di mandato di arresto europeo, la sussistenza dei gravi indizi cui è subordinata, ex art. 17, comma quarto, legge n. 69 del 2005, la consegna della persona ricercata richiede che il mandato sia fondato su un compendio indiziario ritenuto dall'autorità giudiziaria emittente seriamente evocativo di un fatto reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna. Pertanto, non è necessario che il mandato di arresto contenga una elaborazione dei dati fattuali che pervenga alla conclusione della gravità indiziaria, ma è necessario e sufficiente che le fonti di prova relative all'attività criminosa ed al coinvolgimento della persona richiesta - emergenti dal contenuto intrinseco del mandato o, comunque, dall'attività supplementare inviata dall'autorità emittente - siano astrattamente idonee a fondare la gravità indiziaria sia pure con la sola indicazione delle evidenze fattuali a suo carico mentre la valutazione in concreto delle stesse è riservata all'autorità giudiziaria del paese emittente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto soddisfacenti i dati che emergevano dalle informazioni suppletive trasmesse a seguito di richiesta di integrazione, in quanto gli stessi consentivano di ricostruire dettagliatamente le condotte delittuose ascritte al soggetto e ne indicavano i relativi testimoni).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 17 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)