Sez. 2, Sentenza n. 5504 del 11/11/1985 (Rv. 442710 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - PROVVEDIMENTO DI RIUNIONE - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - PROVVEDIMENTO DI RIUNIONE - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Il provvedimento con cui il giudice riunisce più procedimenti pendenti avanti a lui, sia relativi alla stessa causa (Obbligo di riunione) sia relativi a cause diverse ma connesse, (facoltà di riunione), non è censurabile in Cassazione, neanche attraverso l'impugnazione della sentenza che chiude il giudizio in cui il provvedimento sia stato adottato, poiché nel secondo caso il provvedimento di riunione è del tutto discrezionale, mentre nel primo caso l'imposizione dell'Obbligo di riunione è sprovvista di qualsiasi sanzione di nullità.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)