Sez. U - , Sentenza n. 11677 del 11/04/2022 (Rv. 664488 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE | Trasferimenti di personale di cui all'art. 1, commi 25 e 25 bis, del d.l. n. 181 del 2006 - Limite dell'invarianza di spesa - Interpretazione - Copertura di maggiori spese mediante compensazioni - Esclusione - Conseguenze.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE
In tema di trasferimento di personale nel pubblico impiego privatizzato, i commi 25 e 25 bis dell'art. 1 del d.l. n. 181 del 2006, conv. con modif. dalla l. n. 233 del 2006, non rimettono ad eventuali meccanismi di compensazione la copertura della possibile maggiore spesa per la revisione dei trattamenti economici in atto conseguente al riordino delle funzioni, ma la escludono, stabilendo che ai dipendenti trasferiti continua ad applicarsi la contrattazione del comparto di provenienza (o di quello di destinazione se ciò non comporta oneri maggiori); ciò per un periodo di tempo ragionevolmente limitato, al fine di riorganizzare le funzioni trasferite e di reperire le risorse finanziarie necessarie.
Decreto Legge 18/05/2006 num. 181 art. 1 com. 25, Decreto Legge 18/05/2006 num. 181 art. 1 com. 25, Legge 17/07/2006 num. 233 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)