Sez. 2, Sentenza n. 471 del 07/03/1967 Ud. (dep. 30/05/1967) Rv. 104394 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - INSOLVENZA FRAUDOLENTA - IN GENERE - ELEMENTI DIFFERENZIALI.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - IN GENERE - INSOLVENZA FRAUDOLENTA - IN GENERE - ELEMENTI DIFFERENZIALI.*
Nel delitto di truffa la frode viene attuata mediante simulazione di circostanze e condizioni non vere, artificiosamente create o prospettate per indurre altri in errore; nell'insolvenza fraudolenta, invece, si pone in essere la dissimulazione di una condizione vera e cioe della reale insolvibilita dell'agente. (Conf 104366, anno 1967; 102945 ed ivi citata, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Cod. Pen. art. 641
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)