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Sez. U, Sentenza n. 582 del 21/02/1969 (Rv. 338768 - 01)

RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI - INGIUNZIONE - INGIUNZIONE FISCALE - NATURA - OPPOSIZIONE - POTERI DELL'OPPONENTE.*
Stato
decisa il 1969-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338768-01

RISCOSSIONE ENTRATE PATRIMONIALI - INGIUNZIONE - INGIUNZIONE FISCALE - NATURA - OPPOSIZIONE - POTERI DELL'OPPONENTE.*

L'ingiunzione fiscale, disciplinata dal tu 14 aprile 1910, n. 639, e l'atto formale di un procedimento monitorio sui generis, apprestato per la spedita riscossione delle entrate patrimoniali dello stato e degli enti pubblici minori. Nel quadro di tale procedimento, essa cumula in se le caratteristiche del titolo esecutivo stragiudiziale e del precetto, di guisa che l'opposizione del debitore costituisce la domanda giudiziale, che apre e introduce un ordinario procedimento cognitivo. In detto procedimento l'opponente, oltre che contestare la legittimita formale dell'esecuzione, puo contestare anche il diritto dell' amministrazione alla percezione del tributo. (V. 2673-68, mass. N.335215 38-68, mass. N.330842 2339-67, mass. N. 329576 1574-65).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1910 num. 639 art. 1, Legge 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)