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Sez. 1, Sentenza n. 2665 del 11/08/1972 (Rv. 360253 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE - NOTIFICAZIONE - FUNZIONE.*
Stato
decisa il 1972-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360253-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE - NOTIFICAZIONE - FUNZIONE.*

La notifica dell'ingiunzione fiscale adempie contemporaneamente alla funzione di notifica del titolo esecutivo e del precetto, che, a norma dell'art 479 cod proc civ, deve precedere l'esecuzione forzata e ne costituisce condizione di procedibilita. (V 2339'67, mass n 329576; 582'69, mass n 338768).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 479, Legge 14/04/1910 num. 639 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)