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Sez. 1, Sentenza n. 4558 del 06/08/1979 (Rv. 401064 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - IN GENERE - COMUNIONE E SOCIETA DI GODIMENTO - DISTINZIONE - CRITERIO - TRASFORMAZIONE DELLA COMUNIONE IN SOCIETA O COSTITUZIONE DI QUESTA ACCANTO ALLA PRIMA - ELEMENTI RIVELATORI.*
Stato
decisa il 1979-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401064-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - IN GENERE - COMUNIONE E SOCIETA DI GODIMENTO - DISTINZIONE - CRITERIO - TRASFORMAZIONE DELLA COMUNIONE IN SOCIETA O COSTITUZIONE DI QUESTA ACCANTO ALLA PRIMA - ELEMENTI RIVELATORI.*

Il criterio di discriminazione fra comunione e societa di godimento consiste non tanto (o non soltanto) nello scopo di guadagno - che puo sussistere anche nella prima, senza che cio comporti necessariamente il suo inquadramento nello schema societario - quanto nella presenza dell'impresa, nel senso che si ha comunione quando l'attivita dei comproprietari si esaurisca nel godimento dei beni, cioe sia svolta in funzione di questi, mentre si configura la societa se lo scopo lucrativo sia perseguito attraverso un'attivita imprenditrice, che si sostituisca o si affianchi al mero godimento, ed in funzione della quale vengano adoperati in tutto o in parte i beni comuni, che vanno percio a costituire il fondo comune dello organismo sociale. La trasformazione della comunione in societa, ovvero la Costituzione di questa accanto alla prima, possono risultare, oltre che da atto formale, anche attraverso il comportamento che, in concreto, i comproprietari assumono, svolgendo di fatto attivita d'impresa e utilizzando all'uopo i beni comuni.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2248, Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 2297

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)