Sez. 6, Sentenza n. 16102 del 20/10/1989 Ud. (dep. 18/11/1989) Rv. 182593 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE - NATURA PERMANENTE DEL REATO - CONSEGUENZA IN TEMA DI APPLICAZIONE DI AMNISTIA.*
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - IN GENERE - NATURA PERMANENTE DEL REATO - CONSEGUENZA IN TEMA DI APPLICAZIONE DI AMNISTIA.*
Il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare è reato permanente, in quanto si protrae nel tempo a causa del perdurare della condotta del reo e cessa con il compimento della Azione che interrompe tale illecita condotta oppure con la pronuncia della sentenza di primo grado. Di conseguenza, protraendosi la permanenza dell'unica inscindibile figura criminosa fino alla data della sentenza, non è possibile l'applicazione del provvedimento di amnistia successivo a tale pronuncia. (Conf mass n 164987).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)