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Sez. 3, Sentenza n. 2113 del 14/03/1996 (Rv. 496342 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE | Contratto di affitto agrario stipulato dal non proprietario - Validità - Presupposti - Eredi del concedente subentrati nel rapporto obbligatorio - Diritti degli stessi nei confronti dell'affittuario.
Stato
decisa il 1996-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496342-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE

È valido il contratto di affitto agrario stipulato da chi non è proprietario del fondo, purché ne abbia la disponibilità e possa trasmettere il godimento all'altro contraente, con la conseguenza che gli eredi del concedente, subentrati al loro dante causa nel rapporto obbligatorio, hanno diritto di pretendere dall'affittuario il pagamento dei canoni e sono legittimati ad agire nei suoi confronti, se inadempiente, per l'adempimento o la risoluzione del contratto.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1571

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)