Sez. 3, Sentenza n. 8327 del 26/05/2003 (Rv. 563573 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE | Natura di contratto consensuale ad effetti obbligatori - Conseguenze - Diritto di proprietà del terreno da parte del concedente - Necessità - Esclusione - Disponibilità del fondo - Sufficienza.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE
In materia di contratti agrari, il contratto di affitto di fondi rustici, in quanto avente natura consensuale e fonte di rapporti obbligatori, spiega i suoi effetti indipendentemente dal diritto di proprietà della persona del concedente, purché questi abbia la disponibilità del bene, sì da essere in grado di trasferirne all'affittuario la detenzione e il godimento. Colui che ha la disponibilità del fondo, pertanto, come è legittimato a concludere il contratto di affittanza agraria, così è, in via esclusiva, legittimato a promuovere l'azione contrattuale diretta a conseguire la disponibilità del terreno in contestazione.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)