Sez. 3, Sentenza n. 643 del 15/01/2007 (Rv. 594821 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE | Azione disciplinare - Prescrizione - Termine - Decorrenza - Riferimento al procedimento disciplinare inteso come comprensivo sia della fase amministrativa che di quella giurisdizionale - Necessità - Effetti - Rilevabilità, anche d'ufficio, della prescrizione - Conseguente improseguibilità del processo - Eventuali atti interruttivi - Irrilevanza.
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE
Nell'ordinamento della professione di giornalista di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, il procedimento di applicazione della sanzione disciplinare è unico, sebbene articolato in due fasi, una amministrativa (che si conclude con la deliberazione del consiglio nazionale) e l'altra giurisdizionale (che inizia con l'impugnazione di detta deliberazione dinanzi al tribunale, ad iniziativa dell'interessato o del pubblico ministero); la prescrizione della relativa azione disciplinare, regolata dall'art. 58 della citata legge, riguarda in modo unitario le predette fasi, con la conseguenza che, spirato il termine massimo di durata (di sette anni e mezzo) previsto dal quarto comma del suddetto art. 58 senza che sia stata definitivamente accertata la commissione dell'illecito, l'intervenuta maturazione della prescrizione deve essere rilevata e dichiarata anche d'ufficio, con la conseguente improseguibilità del processo. Dalla descritta disciplina normativa speciale si evince, dunque, che la prescrizione degli illeciti disciplinari ascritti ai giornalisti può maturare anche nel corso del procedimento impugnatorio davanti al giudice e che la sua durata massima è predeterminata in modo da rendere la stessa prescrizione indifferente alla reiterazione degli atti interruttivi oltre il ricordato limite temporale massimo.
Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 69 art. 58, Legge 03/02/1963 num. 69 art. 63 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2945 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)