Sez. 3, Sentenza n. 13067 del 05/06/2007 (Rv. 597593 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Giornalisti - Pronunce rese dal Consiglio dell'Ordine locale, in primo grado, e da quello nazionale in seconda istanza - Natura - Provvedimenti definitivi di carattere giurisdizionale - Esclusione - Conseguenza - Impugnabilità dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria - Acquisizione di definitività - Mancata impugnazione o rigetto dell'impugnazione - Necessità.
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
Le pronunzie rese in materia disciplinare dai Consigli degli ordini locali dei giornalisti, in primo grado, e da quello nazionale, in seconda istanza, non hanno natura giurisdizionale e - sulla scorta dell'art. 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 - sono suscettibili di essere impugnate dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria in detta norma indicati fino alla proposizione - ai sensi dell'art. 65 della stessa legge professionale - del ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado della Corte di appello. Ne consegue che i provvedimenti sanzionatori irrogati dai detti Consigli possono acquisire il carattere della definitività solo ove non ritualmente impugnati in sede giurisdizionale con i menzionati rimedi (ovvero nel caso di rigetto, con pronuncia definitiva, di tali rimedi).
Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 69 art. 60 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 61, Legge 03/02/1963 num. 69 art. 62 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 63 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 64 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)