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Sez. L, Sentenza n. 14845 del 03/08/2004 (Rv. 575184 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione - Contributi - Base imponibile - Valore convenzionale della tessera di libera circolazione - Rilevanza ai fini della contribuzione minore - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575184-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

Ove la retribuzione del lavoratore subordinato consista, in tutto o in parte, in prestazioni in natura, la determinazione del relativo valore ai fini contributivi è attribuita, a norma dell'art. 29 del d.P.R. n. 797 del 1955 (e dell'art. 30 del d.P.R. n. 1124 del 1965 per i premi dovuti all'INAIL), al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che provvede con apposito decreto, a meno che la prestazione in natura non abbia un valore monetario certo o facilmente accertabile, senza il ricorso a criteri discrezionali e senza alcuna conseguente discriminazione fra i soggetti tenuti alla contribuzione; ne consegue che, allorquando la determinazione ministeriale sia necessaria ma non sia di fatto intervenuta, non può ritenersi insorta in concreto alcuna obbligazione contributiva, senza che l'ente previdenziale, sostituendosi al Ministro, possa direttamente procedere alla determinazione del valore della suddetta prestazione. Pertanto, con riferimento alla contribuzione (cosiddetta minore) a gestioni previdenziali diverse da quella pensionistica (assegni familiari, disoccupazione, malattia, tubercolosi, enaoli) va escluso che le tessere di libera circolazione concesse ai dipendenti dalle aziende di trasporto pubblico locale, il cui valore convenzionale non sia stato determinato, incidano sull'obbligazione contributiva del datore di lavoro; tali prestazioni in natura, inoltre, non concorrono ad integrare la retribuzione imponibile, atteso che l'art. 5 lett. D) della legge n. 889/1971, applicabile ratione temporis alla specie, contempla a tal fine soltanto la concessione di alloggio gratuito e che la normativa sopraindicata (successivamente sostituita dal D.Lgs. n. 414 del 1996) assume una nozione corrispettiva e non causale di retribuzione imponibile, indicando specificamente gli elementi retributivi.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 29, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 30/05/1955 num. 797 art. 29, Decreto Legisl. 29/06/1996 num. 414 art. 2 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)