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Sez. L, Sentenza n. 6494 del 07/05/2002 (Rv. 554176 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE | Commisurazione - Prestazioni in natura corrisposte al lavoratore - Determinazione del relativo valore - Decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale - Rilevanza - Limiti - Prestazioni prive di valore monetario certo o facilmente accertabile - Insorgenza dell'obbligo contributivo in difetto della determinazione ministeriale - Esclusione - Determinazione dei contributi da parte dell'ente previdenziale - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2002-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554176-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE

Ove la retribuzione del lavoratore subordinato consista, in tutto o in parte, in prestazioni in natura, la determinazione del relativo valore ai fini contributivi è attribuita, a norma dell'art. 29 del d.P.R. n. 797 del 1955 (e dell'art. 30 del d.P.R. n. 1124 del 1965 per i premi dovuti all'INAIL), al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che provvede con apposito decreto, a meno che la prestazione in natura non abbia un valore monetario certo e facilmente accertabile, senza il ricorso a criteri discrezionali e senza alcuna conseguente discriminazione fra i soggetti tenuti alla contribuzione; ne consegue che, allorché la determinazione ministeriale sia necessaria ma non sia di fatto intervenuta, non può ritenersi insorta in concreto alcuna obbligazione contributiva, senza che l'ente previdenziale, sostituendosi al Ministro, possa direttamente procedere alla determinazione del valore della suddetta prestazione.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., DPR 30/05/1955 num. 797 art. 29, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)