Sez. 3, Sentenza n. 3292 del 12/02/2013 (Rv. 625014 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Diritto di prelazione e di riscatto - Pluralità di coltivatori diretti proprietari di fondi confinanti con quello offerto in vendita - Titolarità del predetto diritto in capo a ciascuno dei confinanti - Sussistenza - Effetti - Esercizio del diritto da parte di più confinanti - Situazione di conflittualità - Soluzione ad opera del giudice - Criteri - Priorità temporale dell'esercizio - Irrilevanza - Sopravvenienza del giudicato in ordine al riscatto operato da uno dei confinanti - Rilevanza in ordine al giudizio promosso da altro avente diritto - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
In presenza di una pluralità di coltivatori diretti proprietari di terreni diversi, tutti confinanti con il fondo rustico posto in vendita, a ciascuno dei medesimi spetta il diritto di prelazione e riscatto di cui all'art. 7, secondo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817, e, ove si verifichi una situazione di conflittualità, per effetto dell'esercizio della prelazione o del riscatto da parte di due o più dei predetti confinanti, il giudice deve risolvere la stessa prescindendo dalla priorità temporale dell'iniziativa dell'uno o dell'altro. Ne consegue che, a tale fine, alcun rilievo dirimente spiega l'intervenuto giudicato sull'esercizio del riscatto del fondo operato da uno degli aventi diritto, persistendo in capo al singolo retraente l'interesse all'esito positivo della propria azione, in quanto di per sé idoneo ad innescare detta situazione di conflittualità, da decidere in separato giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)