Sez. 3, Sentenza n. 6633 del 24/03/2006 (Rv. 588952 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN GENERE | Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice nel corso del giudizio - Prosecuzione del giudizio nei confronti della stessa impresa - Accertamento negativo della responsabilità dell'assicuratore - Efficacia di giudicato anche nei confronti dell'impresa designata - Sussistenza.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN GENERE
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel caso in cui l'assicuratore per la r.c.a. sia posto in liquidazione coatta amministrativa nel corso del giudizio e questo prosegua nei confronti dell'impresa posta in liquidazione coatta, la domanda di condanna proposta nei confronti dell'impresa si traduce in un accertamento sull'esistenza o meno del credito; qualora la responsabilità dell'assicuratore sia accertata negativamente e la sentenza passi in giudicato, l'accertamento negativo fa stato nei confronti del danneggiato e dei suoi eredi, da una parte, nonchè dell'impresa in liquidazione e dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, dall'altro. Ne consegue che la domanda di accertamento della responsabilità non può essere riproposta dagli eredi del danneggiato in un autonomo giudizio proposto direttamente nei confronti dell'impresa designata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Cod. Proc. Civ. art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)