Sez. 3, Sentenza n. 14674 del 02/10/2003 (Rv. 567290 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN GENERE | Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice - Azione risarcitoria - Legittimazione esclusiva dell'impresa designata.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - IN GENERE
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, dopo la messa in liquidazione coatta amministrativa della compagnia assicuratrice, la legittimazione passiva con riguardo all'azione risarcitoria del danneggiato spetta unicamente all'impresa designata per la liquidazione dei sinistri per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, secondo la disciplina degli artt. 19 e seguenti della legge n. 990 del 1969, mentre resta irrilevante che il commissario liquidatore - litisconsorte necessario in quel giudizio - sia autorizzato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legge n. 857 del 1976, alla liquidazione delle pendenze anche per conto di detto fondo di garanzia, e che una delle imprese designate sia indicata, ai sensi del secondo comma dell'art. 9 cit., al fine di prestare assistenza nell'attività autorizzata di liquidazione dei danni da parte del commissario liquidatore.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)